La vigente normativa consente all’assegnatario di rinunciare all’acquisto dell’alloggio E.R.P. condotto in locazione. Fino a quando manterrà i requisiti previsti dalla vigente normativa per il mantenimento dell’assegnazione di alloggio di E.R.P., rimarrà assegnatario del medesimo alloggio che conduce in locazione. Laddove l’assegnatario incorra nella decadenza dall’assegnazione per aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito stabilito dalla Regione, in caso di rinuncia all’acquisto, l’alloggio potrà essere alienato a terzi.
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