Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

Ai sensi dell’art. 47 commi 2 e 4 del Decreto-legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell’art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

  • A tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68.

In base alle  “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come di seguito:

  • A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).